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BANDO INAIL AMIANTO 2020/2021
BANDO INAIL AMIANTO 2020/2021 - 65% A FONDO PERDUTO - FINO A 130.000€ DI CONTRIBUTO
calendario scadenze isi 2020
LE SCADENZE SONO:
- Apertura della procedura informatica per la compilazione della domanda – 01/06/2021
- Chiusura della procedura informatica per la compilazione della domanda – 15/07/2021
- Acquisizione codice identificativo per l’inoltro online – dal 20/07/2021
- Comunicazione relativa alla data di inoltro online – AGGIORNAMENTO ENTRO IL 15/07/2021
- Pubblicazione degli elenchi provvisori: entro 14 giorni dall’apertura dello sportello informatico (inoltro online)
cos'è il bando Inail Amianto 2020/2021
Il Bando Amianto INAIL 2020 è un Contributo a Fondo Perduto messo a disposizione ogni anno dall’INAIL (Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro) a favore delle aziende che intendono eseguire la Bonifica dell’Amianto (eternit) nei propri Stabilimenti. La finalità del Bando è quella di incentivare la rimozione di materiali contenenti Amianto dai luoghi di lavoro.
a quale anno fa riferimento il bando isi inail 2020
Il Bando rimozione amianto 2020 è riferito alla procedura di gara che si svolgerà nel 2021. Le domande devono essere presentate, tramite il portale INAIL, entro il 15/07/2021. I lavori dovranno essere eseguiti entro 12 mesi dall’aggiudicazione del bando.
Contributi per smaltimento amianto
Il Bando Inail smaltimento amianto prevede un Contributo a Fondo Perduto pari al 65% dell’importo speso con il seguente limite:
- massimo 130.000 € di contributo erogabile
PROCEDURA PER ACCEDERE AI CONTRIBUTI
- Accesso alla procedura online e compilazione della simulazione della domanda sul sito www.inail.it a partire dal 01/06/2021 ed entro il 15/07/2021
- Invio della domanda online, prestando attenzione alla scadenza che sarà indicata sul sito dell’INAIL a partire dal 01 giugno 2021, e conseguente download del codice univoco
- Click Day – Invio del Codice Identificativo, in data ancora da definire
- In caso di esito positivo, conferma della domanda online tramite invio della modulistica entro 30 giorni dalla data della formale comunicazione
COS'È IL CLICK DAY E PERCHÈ È IMPORTANTE
Il Click Day è il giorno stabilito dall’INAIL (ma non ancora comunicato per l’anno 2021), in cui tramite l‘invio di un codice identificativo sul portale INAIL, saranno formulate le graduatorie degli aventi diritto al contributo previsto dal Bando Amianto Inail 2020.
Il Click Day è molto importante in quanto da esso dipende quindi l’aggiudicazione dell’incentivo. Essendo infatti i soldi a disposizione limitati (circa 100 milioni di €) essi saranno assegnati fino a disponibilità, in ordine di ricevimento da parte dell’INAIL del Codice Identificativo precedentemente assegnato.
In base ai dati degli ultimi anni si è evidenziato che il tempo medio di esaurimento dei fondi è di pochi secondi, tanto che spesso il risultato è stabilito da differenze di pochi decimi di secondi .
Per questo motivo è necessaria una connessione internet di elevata qualità e una attività di addestramento al “click” eseguita nei giorni precedenti tramite gli strumenti di addestramento messi a disposizione dall’INAIL stessa.
TETTO360 offre il servizio di Click Day tramite utilizzo di squadre di cliccatori appositamente formati per l’evento. Contattaci per avere maggiori informazioni.
QUANDO SARA' IL CLICK DAY 2020/2021
PERCHÈ AFFIDARSI A TETTO360
POSSIAMO SUPPORTARTI IN TUTTO O IN PARTE, SECONDO TUA NECESSITÀ, DURANTE L’ITER DI ACCESSO AI CONTRIBUTI PREVISTI DAL BANDO AMIANTO INAIL 2020
In particolare per:
- Analisi preventiva del costo delle opere da realizzare
- Progettazione ed Autorizzazioni
- Simulazione e verifica della soglia di ammissibilità
- Caricamento del progetto sul portale dedicato INAIL
- Invio telematico codice identificativo progetto al click day
- Istruttoria pratica progetti ammessi
- Smaltimento Amianto
- Rifacimento copertura
- Rendicontazione finale
COSA INCENTIVA IL BANDO AMIANTO DELL'INAIL
Il Bando Amianto Inail 2020 incentiva le seguenti spese:
- SPESE DI PROGETTO
- SPESE TECNICHE ED ASSIMILABILI
Secondo quanto pubblicato sul sito INAIL sono tutte le spese direttamente necessarie all’intervento, nonché quelle accessorie alla sua realizzazione comprese, solo nel caso della rimozione di coperture in cemento-amianto, anche quelle relative al rifacimento delle stesse. Fanno parte delle spese di progetto e rientrano nel finanziamento le spese per:
- il rifacimento della copertura e degli elementi ad esso accessori quali le lattonerie (scossaline) e i canali di gronda
- Sono compresi inoltre l’acquisto e l’installazione di ancoraggi fissati permanentemente (Linee Vita)
Non sono finanziabili le spese relative a:
- rifacimento/consolidamento delle strutture di sostegno della copertura e rifacimento degli elementi strutturali del tetto
- i costi di nuovi elementi tecnologici integrati, di pannelli solari o moduli fotovoltaici.
B. SPESE TECNICHE
Sono “spese tecniche e assimilabili” le spese non facenti parte del progetto che si rendono necessarie per:
- la redazione della perizia asseverata;
- la determinazione analitica dell’amianto
- la produzione di progetti ed elaborati a firma di tecnici abilitati;
- la direzione lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione;
- la produzione di ogni documentazione o certificazione, riguardante l’intervento, richiesta dalla normativa
- le denunce di messa in servizio di impianti
- le relazioni e dichiarazioni asseverate ove richieste dalla normativa
- la corresponsione di oneri previsti per il rilascio di autorizzazioni o nulla osta da parte di enti e amministrazioni preposte
Non sono ammissibili a finanziamento le spese relative alla compilazione della domanda di finanziamento.
DESTINATARI DEL BANDO ISI INAIL 2020
I destinatari del Bando INAIL 2020 sono Imprese Nazionali, anche Individuali, del settore Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura che intendono realizzare opere per il miglioramento della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro. Sono escluse le micro e piccole imprese dell’agricoltura primaria, alle quali è riservato il Bando Isi Agricoltura 2019/2020 pubblicato il 6 luglio 2020.
I soggetti destinatari degli incentivi al momento della domanda, devono soddisfare i seguenti requisiti:
- siano iscritte al Registro delle Imprese della locale Camera di Commercio ed abbiano dichiarato l’inizio attività della sede operativa destinataria degli interventi da finanziarsi;
- siano iscritte all’INAIL;
- non versino in stato di liquidazione volontaria, né siano sottoposte ad alcuna procedura concorsuale;
- siano in regola con gli obblighi contributivi di cui al Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.);
- non abbiano ottenuto il provvedimento di concessione degli incentivi previsti dalle ultime tre edizioni del Bando;
- è richiesto, inoltre, che il titolare o legale rappresentante non abbia subito condanne con sentenza passata in giudicato per i delitti di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all’igiene del lavoro o che abbia determinato una malattia professionale;
- l’immobile su cui insiste la copertura in lastre di cemento amianto deve essere nella disponibilità dell’impresa (in proprietà, locazione o comodato) alla data di pubblicazione dell’ Avviso Pubblic
FAQ
DOMANDA: ESECUTORI DELLE OPERE – È possibile che l’impresa richiedente affidi i lavori a più fornitori, ad esempio uno per la bonifica della copertura in cemento amianto e uno per il rifacimento della nuova copertura?
RISPOSTA: L’Avviso pubblico non prevede limiti nel merito delle questioni poste, purché gli interventi di rimozione e trasporto dei MCA siano svolti da ditte qualificate e iscritte all’Albo Nazionale Gestori Ambientali nelle categorie 10A o 10B per la rimozione e nella categoria 5 per il trasporto, secondo quanto previsto dall’Allegato 3 all’Avviso pubblico. In ogni caso dovrà essere prodotto in fase di rendicontazione il “prospetto delle spese sostenute con riferimento alle fatture presentate”, come richiesto dall’Allegato 3.
DOMANDA: APPALTO E SUB-APPALTO – È possibile che la ditta edile che si occupa del rifacimento della copertura subappalti ad altra ditta la bonifica da amianto? Viceversa è possibile per la ditta che si occupa della bonifica da amianto subappaltare ad altra ditta il rifacimento del tetto?
RISPOSTA: L’Avviso pubblico non prevede limiti nel merito delle questioni poste, purché le fatture prodotte in fase di rendicontazione corrispondano alle spese previste riportate nei preventivi e nella perizia asseverata e purché gli interventi di rimozione e trasporto a discarica autorizzata siano svolti da ditte qualificate e iscritte all’Albo nazionale gestori ambientali 10A, 10B o 5, secondo quanto previsto dall’Allegato 3 all’Avviso pubblico. Si segnala a questo proposito che secondo quanto previsto dal d.lgs. 81/08 il datore di lavoro è comunque responsabile della scelta delle ditte che svolgono le operazioni di smaltimento e trasporto del MCA. In ogni caso dovrà essere prodotto in fase di rendicontazione il “prospetto delle spese sostenute con riferimento alle fatture presentate”, come richiesto dall’Allegato 3.
DOMANDA: PARTI DI EDIFICO RICOMPRESE – Nell’Allegato 3, pag. 5 viene specificato che all’impresa richiedente proprietaria dell’immobile sarà finanziato solo l’intervento nella parte dell’immobile occupata dai propri lavoratori e non locata. Si indica inoltre che “Sono invece ammessi gli interventi richiesti dall’azienda locataria dell’immobile oggetto dell’intervento”; si intende sempre in riferimento alla sola parte dell’immobile in cui i suoi lavoratori svolgono l’attività o sarà finanziato anche l’intervento di bonifica sulla restante parte dell’immobile?
RISPOSTA: Come previsto dall’Allegato 3, gli interventi devono essere effettuati presso il luogo di lavoro nel quale l’impresa richiedente esercita la propria attività. Pertanto, sia nel caso di impresa proprietaria sia nel caso di impresa locataria, il finanziamento può riguardare esclusivamente la porzione di immobile presso la quale operano i lavoratori dell’impresa richiedente.
DOMANDA: AZIENDE AGRICOLE – Le aziende agricole possono partecipare al bando ISI INAIL?
RISPOSTA: Possono partecipare al Bando Isi Inail le azienda Agricole di medie e grosse dimensioni. Per le micro e piccole aziende agricole è stato riservato il Bando ISI Agricoltura che tuttavia non prevede contributi per opere di Bonifica.
DOMANDA: DATA POSSESSO IMMOBILE – Per i progetti di bonifica da materiale contenenti amianto a quale data l’impresa deve essere proprietaria, locataria o comodataria dell’immobile per il quale s’intende realizzare l’intervento?
RISPOSTA: Come previsto dall’art. 23 dell’Avviso pubblico, il progetto deve essere realizzato in immobili già nella disponibilità dell’impresa (in proprietà, locazione o comodato) alla data di pubblicazione dell’Avviso, quindi al 30/11/2020.
DOMANDA: DATA PIANO DI LAVORO – In caso di presentazione del Piano di lavoro prima del 31 maggio 2020, attraverso quali documenti l’impresa può dare evidenza, in fase di rendicontazione, della data effettiva di inizio lavori?
RISPOSTA: Nel caso prospettato la documentazione presentata dovrà fornire un’evidenza oggettiva della data di inizio lavori; a titolo di esempio si ritiene idonea la documentazione presentata al Comune (CILA o SCIA) o alla Asl e alla Direzione provinciale del lavoro competente (notifica preliminare).
DOMANDA: LABORATORI QUALIFICATI ANALISI – Dove si può reperire l’elenco dei laboratori qualificati dal Ministero della salute per le analisi sull’amianto?
RISPOSTA: La lista dei laboratori qualificati ad effettuare analisi sull’amianto è disponibile sul sito del Ministero della salute, nelle pagine dedicate all’amianto.
DOMANDA: AMIANTO FRIABILE E COMPATTO – Cosa si intende nelle Tipologie di intervento a) e f) con le espressioni matrice friabile e matrice compatta?
RISPOSTA: Le definizioni di “friabile” e “compatto” cui fare riferimento sono quelle contenute nel d.m. 6/9/1994:
– friabile: materiale che può essere facilmente ridotto in polvere con la semplice pressione manuale
– compatto: materiale duro che può essere ridotto in polvere solo con l’impiego di attrezzi meccanici (dischi abrasivi, frese, trapani, ecc.).
DOMANDA: SOVRACOPERTURA SENZA RIMOZIONE – La posa in opera di un nuovo mattonato o di un parquet sopra una pavimentazione in vinile amianto rientra tra gli interventi di bonifica finanziabili?
RISPOSTA: No. L’intervento descritto non comporta la rimozione del materiale contenente amianto ed è quindi escluso dagli interventi finanziabili come specificato al punto 3 dell’Allegato 3 dell’Avviso pubblico.
DOMANDA: Nel caso l’intervento riguardi la rimozione di MCA da parti diverse del capannone, quali p.es. la copertura e la pavimentazione, è sufficiente indicare nella domanda una delle due tipologie di intervento interessate?
RISPOSTA: No, in questo caso si devono selezionare in domanda tutte le diverse tipologie di intervento. La procedura attribuirà automaticamente il punteggio maggiore tra quelli delle tipologie selezionate.
DOMANDA: Nel caso di rimozione di coperture in cemento amianto, è finanziabile il rifacimento di una copertura avente superficie maggiore di quella in cemento amianto rimossa?
RISPOSTA: No, nel caso in cui la superficie della copertura sostitutiva ecceda quella della copertura in MCA preesistente, nel computo delle spese di progetto si terrà conto unicamente della porzione riferibile alla sostituzione della copertura rimossa. La porzione eccedente sarà quindi interamente a carico del richiedente.
DOMANDA: PROPRIETÀ IMMOBILE – È finanziabile un intervento su ambienti di lavoro anche se l’impresa non è proprietaria dei locali?
RISPOSTA: Sì, il requisito generale è il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori rispetto alle condizioni preesistenti. Il progetto deve essere realizzato in immobili già nella disponibilità dell’impresa (in proprietà, locazione o comodato), alla data di pubblicazione dell’Avviso ISI 2018 per i progetti di bonifica da MCA. È pertanto ininfluente il fatto che l’azienda eserciti la propria attività in locali di cui è proprietaria o in locali che abbia in uso a titolo di locazione, comodato o simili. Resta fermo il vincolo del mantenimento almeno biennale dei beni acquistati o realizzati, secondo quanto previsto all’art. 24 punto c) dell’Avviso pubblico, per cui al momento della presentazione della domanda l’impresa dovrà valutare se tale condizione potrà essere rispettata, in considerazione del prevedibile periodo di occupazione dei medesimi locali.
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