INCENTIVI E DETRAZIONI FISCALI
TUTTE LE DETRAZIONI ED INCENTIVI
L’agevolazione consiste in una detrazione dall’Irpef o dall’ Ires ed è concessa quando si eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti. In generale, le detrazioni sono riconosciute se le spese sono sostenute per:
- la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento
- il miglioramento termico dell’edificio (coibentazioni – pavimenti – finestre, comprensive di infissi)
- l’installazione di pannelli solari
- la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.
La detrazione, pari al 65% per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2018, è riconosciuta per
- gli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che ottengono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori riportati in un’apposita tabella (i parametri cui far riferimento sono quelli definiti con decreto del ministro dello Sviluppo economico dell’11 marzo 2008, così come modificato dal decreto 26 gennaio 2010). Il valore massimo della detrazione è pari a 100.000 euro
- gli interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi (dal 1° gennaio 2019 per tale intervento l’agevolazione non spetta più nella misura del 65%, bensì del 50%) ,fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro. La condizione per fruire dell’agevolazione è che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m2K, in un’apposita tabella (i valori di trasmittanza, validi dal 2008, sono stati definiti con il decreto del ministro dello Sviluppo economico dell’11 marzo 2008, così come modificato dal decreto 26 gennaio 2010). In questo gruppo rientra anche la sostituzione dei portoni d’ingresso, a condizione che si tratti di serramenti che delimitano l’involucro riscaldato dell’edificio verso l’esterno o verso locali non riscaldati e risultino rispettati gli indici di trasmittanza termica richiesti per la sostituzione delle finestre.
Interventi condominiali
La detrazione del 65% si applica anche alle spese documentate e rimaste a carico del contribuente per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio, sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2021. Per le spese sostenute dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 la detrazione sale al 70% per gli interventi sull’involucro con un’incidenza superiore al 25% della superficie dell’edificio ed è del 75% nel caso di miglioramento della prestazione energetica invernale e estiva. L’importo complessivo della spesa non deve essere superiore a 40.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio. La sussistenza di tali condizioni deve essere asseverata da professionisti abilitati.
Interventi condominiali nelle zone sismiche
Se le spese sono sostenute per interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica spetta una detrazione maggiorata all’80%, se i lavori determinano il passaggio a 1 classe di rischio inferiore, ovvero dell’85%, se gli interventi determinano il passaggio a 2 classi di rischio inferiori. La detrazione è ripartita in 10 quote annuali di pari importo e si applica su un ammontare delle spese non superiore a 136.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.
Attenzione: queste agevolazioni possono essere richieste in alternativa a quelle previste per gli interventi effettuati sulle parti condominiali degli edifici non ricompresi nelle zone sismiche.
Istituti autonomi per le case popolari
Gli istituti autonomi di case popolari (Iacp) possono beneficiare di tutte le detrazioni per gli interventi di riqualificazione energetica (e non più solo di quelle sulle parti comuni che danno diritto a detrazioni maggiorate del 70% e del 75%).
Cessione del credito
I beneficiari dell’agevolazione possono optare per la cessione del credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, quali persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti ma non alle banche o agli intermediari finanziari. Solo i contribuenti che si trovano nella no tax area (in quanto possiedono redditi esclusi dall’imposizione Irpef per espressa previsione o perché l’imposta lorda è assorbita dalle detrazioni per redditi previste dal Tuir) possono cedere le detrazioni anche alle banche e agli intermediari finanziari
L’agevolazione fiscale sugli interventi di ristrutturazione edilizia è disciplinata dall’art. 16-bis del Dpr 917/86 e consiste in una detrazione dall’Irpef del 36% delle spese sostenute, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare.
Tuttavia, per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2018 è possibile usufruire di una detrazione più elevata (50%) e il limite massimo di spesa è di 96.000 euro.
La detrazione deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo.
È prevista, inoltre, una detrazione Irpef, entro l’importo massimo di 96.000 euro, anche per chi acquista fabbricati a uso abitativo ristrutturati.
In particolare, la detrazione spetta nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro 18 mesi dalla data di termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile.Â
Indipendentemente dal valore degli interventi eseguiti, l’acquirente o l’assegnatario dell’immobile deve comunque calcolare la detrazione su un importo forfetario, pari al 25% del prezzo di vendita o di assegnazione dell’abitazione (comprensivo di Iva). Anche questa detrazione va ripartita in 10 rate annuali di pari importo.
Consiste in una detrazione fiscale del 90% della spesa sostenuta per il restauro o la riqualificazione delle facciate. L’Agevolazione ha l’obiettivo di abbellire il patrimonio edilizio Italiano. Non vi è limite di spesa ma l’immobile deve collocarsi nelle zone A e B secondo il DM 1444/1968.
Il Bando Isi Inail 2019 è un interessante Contributo a Fondo Perduto erogato dall’ Inail per l’anno 2020, con l’obbiettivo di migliorare le condizioni di sicurezza dei lavoratori eliminando la presenza di Amianto dai luoghi di lavoro.
É quindi rivolto esclusivamente alle aziende. Il Bando Isi Inail prevede l’erogazione di un Contributo a Fondo Perduto pari al 65% della spesa sostenute con un massimale di € 130.000 per azienda. Le spese ammissibili al Contributo Isi Inail 2019 sono tutte quelle riguardanti le opere ed i materiali per il rifacimento di una copertura in Lastre di Amianto compresi i nuovi materiali (lastre grecate o coibentate, tegole, ecc…), le opere di sicurezza (ponteggi, guardacorpo, ecc. ) , le lattonerie ed i servizi accessori ( gru, pratiche, consulenze).
Tempistiche e Funzionamento
- Pubblicazione bando: Dicembre 2019
- Inserimento domanda: entro 29 maggio 2020
- Click Day: circa metà giugno 2019
- Pubblicazione graduatorie: circa 7 giorni dopo click-day
- Completamento domanda e perizia: trenta giorni dall’aggiudicazione
- Verifica della Documentazione: circa fine novembre 2020
- Esecuzioni lavori: 12 mesi da ricevimento PEC di contributo
In questa pagina vogliamo parlare di tutti gli incentivi e detrazioni per impianti fotovoltaici che attraverso meccanismi diversi rendono l’installazione di un impianto a pannelli solari un azione, oltre che rispettosa dell’ambiente, anche economicamente vantaggiosa.
Gli incentivi sono:
Il Decreto FER1, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 12 agosto 2019, ha l’obiettivo di incentivare la produzione di energia da fonti rinnovabili. Il tutto rientra nel quadro della decabornizzazione totale prevista per il 2030 secondo il Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC).
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